Statuto

Articolo 1
È costituita con sede in Putignano, la Fondazione “ LEOPARDI NELLA SUA LUCE”.
La Fondazione non ha scopo di lucro.

 

Articolo 2
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che il defunto fondatore Sig. DOMENICO MARIO LOGROSCINO, con atti testamentari datati 27 LUGLIO e 20 SETTEMBRE 1970 per Dott. Corrado Magarelli notaio in Castellana Grotte - i quali sono parte integrante del presente Statuto – ha destinato al fine di cui al precedente Art. 1, nonché quelli che potranno successivamente pervenire alla Fondazione medesima a qualsiasi titolo.

 

Articolo 3
Scopo della Fondazione, secondo le volontà espresse dal Testatore, è quello di promuovere in ogni campo e specialmente in quello medico –ospedaliero, la ricerca ed il progresso delle scienze, onde distinguerla da altre similari che esistono o che potessero sorgervi.
A tal fine le rendite nette derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione saranno destinate a finalità connesse con l’attività istituzionale ed assistenziale, di divulgazione e di ricerca specialmente dell’Ospedale S. Maria degli Angeli di Putignano.
Per il soddisfacimento delle finalità indicate nel presente articolo verranno, di volta in volta, segnalate le destinazioni, delle quali il Consiglio di Amministrazione terrà debito conto.

 

Articolo 4
Organi della Fondazione sono:
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Il Collegio dei Revisori
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un consigliere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e due componenti.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio dei Revisori verrà effettuata dal Sindaco di Putignano sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, scegliendo tali membri tra i cittadini di Putignano.
Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente. Su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione elegge il Vicepresidente e nomina il Segretario.

 

Articolo 5
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

Articolo 6
I componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, possono essere sostituiti per il rimanente periodo del triennio.

 

Articolo 7
Ai lavori del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assiste il Segretario.

 

Articolo 8
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

 

Articolo 9
Ai singoli membri Il Consiglio di Amministrazione, nonché ai partecipanti di cui al precedente art. 7, è corrisposto un gettone di presenza per ogni riunione, la cui misura è stabilita annualmente dal Consiglio stesso.
I Consiglieri della Fondazione possono essere incaricati della cura e definizione degli affari più importanti dell’Ente stesso, in tal caso può essere corrisposto all’incaricato un congruo compenso, comprendente le spese vive documentate. L’incaricato è tenuto a seguire e definire l’affare o gli affari affidatigli con cura nell’interesse della Fondazione e ne risponde al Presidente.
La misura di tali compensi è parimenti stabilita dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.

 

Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta degli altri due componenti o su richiesta scritta motivata dal Presidente del Collegio dei Revisori. In ogni caso la convocazione dovrà aver luogo almeno ogni semestre.

 

Articolo 11
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Egli convoca e presiede Il Consiglio di Amministrazione: ha la firma degli atti e della corrispondenza della Fondazione; provvede agli atti di ordinaria amministrazione ed, in caso di urgenza, può anche adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica dovrà sottoporli nell’adunanza immediatamente successiva; esercita i poteri e le facoltà inerenti all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente: può delegare, in via permanente o transitoria, particolari attribuzioni di sua competenza a singoli consiglieri.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione . Egli può anche darne mandato, caso per caso, al Vicepresidente o al Segretario.
Nell’eventualità di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza legale della Fondazione al Vicepresidente, determinandone i poteri e le funzioni con apposita deliberazione.

 

Articolo 12
I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario insieme ai Consiglieri presenti.
Dei verbali il Segretario, previa autorizzazione del Presidente, può rilasciare copie ed estratti, i quali, muniti del visto del Presidente medesimo, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e nei riguardi di terzi.

 

Articolo 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da tre cittadini di Putignano, nominati come da precedente art. 4. Il presidente del Collegio dei Revisori, iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili, sarà scelto dal Sindaco.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato; i suoi compiti e le sue attribuzioni sono quelli previsti dalle leggi vigenti; esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce, ogni anno, in sede di deliberazione del bilancio preventivo, il compenso per i singoli Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 14
L’esercizio coincide con l’anno solare.
È previsto l’esercizio suppletivo di due mesi per l’assestamento dei conti e la chiusura della contabilità dell’Ente.
Il primo esercizio ha inizio dalla data dell’atto di riconoscimento ufficiale della Fondazione e termina con il successivo 31 Dicembre.

 

Articolo 15
Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione predispone, in base alle direttive del Presidente e sulla scorta degli elementi contabili concernenti la gestione, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, corredato da una breve nota esplicativa delle previsioni di entrata e di spesa.
Detto bilancio è sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione per la delibera di approvazione. Tale delibera deve aver luogo entro e non oltre il 15 Dicembre successivo.

 

Articolo 16
Nel mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio consuntivo della Fondazione e lo accompagna con una nota illustrativa dei risultati di gestione.
Entro e non oltre il 15 Marzo il progetto di bilancio è sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale riferisce su di esso al Consiglio di Amministrazione con propria relazione.
Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo per l’esame e la delibera del bilancio del bilancio consuntivo.

 

Articolo 17
Entro il mese di aprile il Presidente della Fondazione trasmette il bilancio consuntivo alla giunta della Regione di Puglia, corredata da una breve nota illustrativa e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti per l’approvazione.

 

Articolo 18
Ai fini della gestione finanziaria della Fondazione il Presidente stipulerà con un istituto bancario locale una convenzione per il servizio delle entrate e delle spese.
Sulla base di tale convenzione verrà aperto un conto corrente di corrispondenza, al quale affluiranno le entrate e le spese con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e di gestione di cui al successivo articolo 20.
Le entrate affluiranno a detto conto bancario mediante fatture di versamento e reversali a firma del Presidente e del Segretario.
Il regolamento stabilirà il limite di somma oltre il quale la reversale dovrà essere visitata dal Presidente della Fondazione.
La imputazione delle entrate è fatta in conformità alle specificazioni del bilancio preventivo, il cui contenuto è disciplinato da detto regolamento.

 

Articolo 19
Le spese di gestione sono disposte in conformità alle esigenze previste col bilancio preventivo di ciascuno esercizio. Le variazioni al bilancio sono disposte con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Le modalità di effettuazione delle spese sono stabilite dal regolamento di cui all’art. 20, il quale indicherà il limita di somma oltre cui il mandato è controfirmato dal Presidente.
Per le spese minute ed urgenti il regolamento potrà stabilire la costituzione di un fondo di economato regolandone l’utilizzazione e il limite di somma.
La vigilanza sui movimenti di tale fondo spetta al Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 20
La Fondazione è posta sotto la vigilanza dell'Ente Regione Puglia, in conformità alle norme in materia.
Sono soggetti all'approvazione dell'Ente anzidetto il regolamento di organizzazione e di gestione della Fondazione e le deliberazioni aventi oggetto l'alienazione, l'acquisto e la permuta di beni immobili.
Detto regolamento stabilirà l'organigramma per il personale proprio della Fondazione e le funzioni del Segretario insieme alle sue attribuzioni e competenze.
Il suddetto Regolamento di Organizzazione e di Gestione della Fondazione sarà elaborato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

Articolo 21
La gestione della Fondazione deve essere condotta con criteri di rigorosa economia.
Essa deve assicurare, in ogni caso, la integrità del patrimonio giusto precedente art. 20.

 

Articolo 22
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto e nei regolamenti interni della Fondazione si applicano le norme del Codice Civile e quelle concernenti gli Enti Locali Territoriali.


Stampa   Email